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TRASPARENZA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - SEGRETARIO COMUNALE

 

La legge n. 69 del 18 giugno 2009 ("Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile") impone, all’art. 21, comma 1, che tutte le pubbliche amministrazioni debbano rendere note, attraverso i propri siti internet, alcune informazioni relative ai dirigenti (curriculum vitae, retribuzione, recapiti istituzionali) e i tassi di assenza e di presenza del personale, aggregati per ciascun ufficio dirigenziale.

 

mettiamoci_la_faccia

Il trattamento economico erogato a favore del Segretario Comunale,  dott. Consoli Teresa, nell’anno 2011  è il seguente:

-  A titolo di rimborso spese al Comune di Crespano del Grappa– comune capo Convenzione €

-  A titolo di diritti di segreteria e rogito lordi         €

-  A titolo di indennità aggiuntiva di posizione         €

CONTATTI:      e-mail: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. cellulare:

LINK: curriculum vitae

 

Legge 18 giugno 2009, n. 69 Art. 21

 

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2009 - Supplemento ordinario n. 95 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile

 

(Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale)

1. Ciascuna delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ha l'obbligo di pubblicare nel proprio sito annuali, i dirigenti e dei segretari comunali e provinciali nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.

2. Al comma 52- seguente: «incarichi che superino il limite massimo, di assegnare l'incarico medesimo secondo i princìpi del merito e della trasparenza, dando adeguatamente conto, nella motivazione dell'atto di conferimento, dei requisiti di professionalità e di esperienza del soggetto in relazione alla tipologia di prestazione richiesta e alla misura del compenso attribuito».

3. Il termine di cui all'alinea del comma 52- differito fino al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.