| Autocertificazione |
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Con l’entrata in vigore del D.P.R. 28.12.2000, n° 445, le Pubbliche Amministrazioni ed i Gestori di Servizi Pubblici non potranno più richiedere certificati ai cittadini e dovranno obbligatoriamente accettare le autocertificazioni per i seguenti dati, previsti dall’art. 46:
Destinatari delle autocertificazioniComune, Prefettura, Regione, Provincia, Questura, Motorizzazione, Scuole, Università, INPS, INAIL, ATER, ASL, ecc. ed i gestori di Servizi Pubblici (Enel, Telecom, Aziende di erogazione servizi, energia, gas, acqua, ecc.) Le autocertificazioni possono essere presentate anche ai privati (art. 2) che vi consentano (es. banche, assicurazioni, ecc.) Validità temporale delle autocertificazioniLe dichiarazioni sostitutive di certificazioni hanno la stessa validità temporale dei certificati che sostituiscono e, quindi, di almeno 6 mesi (art. 41). Imposte e dirittiLe dichiarazioni sostitutive sono esenti da imposte di bollo.
Tutti i fatti, stati e qualità personali, non compresi nell’elenco delle autocertificazioni sopra riportato, possono essere sostituiti in via definitiva con la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. Quando si presentano agli uffici pubblici non devono essere autenticate, sarà sufficiente firmarle davanti al funzionario incaricato prima di consegnarle, oppure allegare fotocopia di un documento di identità.
Il titolo di studio, il certificato di servizio, la copia di un qualsiasi atto o documento possono essere resi autentici con una semplice dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47) in cui l’interessato dichiara la conformità all’originale della copia allegata.
Cittadini stranieri (art. 3)I cittadini appartenenti agli Stati membri dell’Unione Europea potranno effettuare tutte le autocertificazioni al pari dei cittadini italiani. I cittadini extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive in tutti i casi in cui debbano comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di Uffici Pubblici in Italia.
Documenti d’identità e di riconoscimento (art. 35) I dati richiesti dalle amministrazioni pubbliche possono essere comprovati anche tramite l’esibizione di un documento di riconoscimento (carta d’identità, patente di guida, passaporto, porto d’armi, libretto di pensione, tessere di riconoscimento, ecc.)
La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale, previo accertamento dell’identità del dichiarante. La sottoscrizione di atti di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, dovuto a ragioni di salute, è sostituita dalla dichiarazione, resa al pubblico ufficiale dal coniuge o dai figli o da altro parente fino al 3° grado. Certificati non sostituibili (art. 49) Non possono essere mai autocertificati i documenti relativi a certificati medici, sanitari, veterinari, di origine e conformità alle norme CEE, i brevetti ed i marchi.
Gli uffici dovranno effettuare controlli sulle autocertificazioni che ricevono. Se riscontreranno che le dichiarazioni sono false, dovranno revocare il beneficio concesso e denunciare il dichiarante all’autorità giudiziaria. ModuliI moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà sono disponibili in questo sito e presso gli uffici comunali.
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