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Autocertificazione
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Con l’entrata in vigore del D.P.R. 28.12.2000, n° 445, le Pubbliche Amministrazioni ed i Gestori di Servizi Pubblici non potranno più richiedere certificati ai cittadini e dovranno obbligatoriamente accettare le autocertificazioni per i seguenti dati, previsti dall’art. 46:

  • data e luogo di nascita

  • residenza

  • cittadinanza

  • godimento di diritti civili e politici (iscrizione nelle liste elettorali)

  • stato civile: celibe, coniugato, vedovo o stato libero

  • stato di famiglia, anche per uso assegni

  • esistenza in vita

  • nascita del figlio

  • decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente

  • iscrizione in Albi, registri o elenchi tenuti da Pubbliche Amministrazioni (es. CCIAA, Ordini professionali, ecc.)

  • appartenenza a Ordini professionali

  • titolo di studio, esami sostenuti

  • qualifica professionale posseduta

  • titolo di specializzazione

  • titolo di abilitazione

  • titolo di formazione

  • titolo di aggiornamento e qualificazione tecnica

  • situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali

  • assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto

  • possesso e numero del codice fiscale e della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria

  • stato di disoccupazione

  • qualità di pensionato e categoria di pensione

  • qualità di studente

  • qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili

  • iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo

  • tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio

  • di non aver riportato condanne penali

  • di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa

  • di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali

  • qualità di vivenza a carico, attiva e passiva

  • tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri di stato civile

  • di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato

Destinatari delle autocertificazioni

Comune, Prefettura, Regione, Provincia, Questura, Motorizzazione, Scuole, Università, INPS, INAIL, ATER, ASL, ecc. ed i gestori di Servizi Pubblici (Enel, Telecom, Aziende di erogazione servizi, energia, gas, acqua, ecc.)

Le autocertificazioni possono essere presentate anche ai privati (art. 2) che vi consentano (es. banche, assicurazioni, ecc.)

Validità temporale delle autocertificazioni

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni hanno la stessa validità temporale dei certificati che sostituiscono e, quindi, di almeno 6 mesi (art. 41).

Imposte e diritti

Le dichiarazioni sostitutive sono esenti da imposte di bollo.


Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà (art. 47)

Tutti i fatti, stati e qualità personali, non compresi nell’elenco delle autocertificazioni sopra riportato, possono essere sostituiti in via definitiva con la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. Quando si presentano agli uffici pubblici non devono essere autenticate, sarà sufficiente firmarle davanti al funzionario incaricato prima di consegnarle, oppure allegare fotocopia di un documento di identità.


Copie autenticate direttamente dai cittadini (art. 19)

Il titolo di studio, il certificato di servizio, la copia di un qualsiasi atto o documento possono essere resi autentici con una semplice dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47) in cui l’interessato dichiara la conformità all’originale della copia allegata.

 

Cittadini stranieri (art. 3)

I cittadini appartenenti agli Stati membri dell’Unione Europea potranno effettuare tutte le autocertificazioni al pari dei cittadini italiani.

I cittadini extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive in tutti i casi in cui debbano comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di Uffici Pubblici in Italia.

 

Documenti d’identità e di riconoscimento (art. 35)

I dati richiesti dalle amministrazioni pubbliche possono essere comprovati anche tramite l’esibizione di un documento di riconoscimento (carta d’identità, patente di guida, passaporto, porto d’armi, libretto di pensione, tessere di riconoscimento, ecc.)


Impedimento alla sottoscrizione (art. 4)

La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale, previo accertamento dell’identità del dichiarante.

La sottoscrizione di atti di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, dovuto a ragioni di salute, è sostituita dalla dichiarazione, resa al pubblico ufficiale dal coniuge o dai figli o da altro parente fino al 3° grado.

Certificati non sostituibili (art. 49)

Non possono essere mai autocertificati i documenti relativi a certificati medici, sanitari, veterinari, di origine e conformità alle norme CEE, i brevetti ed i marchi.


Controlli sulle autocertificazioni (art. 71)

Gli uffici dovranno effettuare controlli sulle autocertificazioni che ricevono. Se riscontreranno che le dichiarazioni sono false, dovranno revocare il beneficio concesso e denunciare il dichiarante all’autorità giudiziaria.

Moduli

I moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà sono disponibili in questo sito e presso gli uffici comunali.



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